IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Una delle principali valutazioni da compiersi è quella relativa al risarcimento del danno cui abbiamo diritto.
Quando ne abbiamo diritto?
La questione si pone:
- in tutti i casi in cui il ferito era semplicemente trasportato sull’auto o sulla moto coinvolta nell’incidente, o essendo conducente dell’auto o della moto non abbia avuto responsabilità in relazione all’accaduto (responsabilità esclusiva dell’altro), o ne abbia avuto solo in parte (concorso di colpa);
- nella maggioranza dei casi in cui sia stato investito come pedone o in sella alla propria bicicletta;
- in ipotesi di incidente in qualunque luogo pubblico o privato e per le più svariate ragioni, qualora l’evento possa ricondursi a responsabilità di terzi soggetti;
- nei casi di infortunio sul lavoro;
- nei casi di incidente aereo, navale o ferroviario;
- in ogni caso di operazione chirurgica erronea o in generale di negligenza e imperizia medica.
A quanto abbiamo diritto?
IL “DANNO NON PATRIMONIALE”
Ciò che verrà risarcito è il danno cd. “non patrimoniale”, che riunisce in sé il danno all’integrità psico-fisica accertabile sotto il profilo medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza subita (“danno morale”) e le ripercussioni sulle abitudini di vita (“danno esistenziale”).
La quantificazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle in uso presso i Tribunali o, nel caso di sinistri stradali con lesioni di minima entità (le cosiddette “micropermanenti”, e cioè sino al 9%), stabilite con decreto ministeriale.
Le tabelle prevedono un criterio di calcolo del danno che dipende dall’età del danneggiato e dall’entità della lesione subita (stabilita in percentuale ed accertata medicalmente).
Le tabelle stesse prevedono la possibilità di aumento ulteriore del risarcimento in relazione a ciascun caso concreto, in dipendenza della sofferenza patita e delle ripercussioni del danno nella vita quotidiana.
“IL DANNO PATRIMONIALE”
Ricomprende i danni materiali subiti e le spese affrontate in caso di incidente.
Nell’ipotesi di lesioni conseguite a incidente o errore medico, si avrà inoltre diritto alle spese mediche e di assistenza affrontate e da affrontarsi, nonché al cosiddetto danno da “lucro cessante” laddove la menomazione subita abbia inciso sulla capacità di produrre reddito, parzialmente o totalmente (cd. “invalidità specifica”). E’ evidente che in questo caso la quantificazione del danno varia a seconda della misura del reddito percepita e dell’età del danneggiato.
IL “DANNO RIFLESSO”
In caso di lesioni gravi, i parenti o congiunti che abbiano di riflesso subito sofferenze, patimenti o limitazioni della propria vita relazionale avranno diritto al cd. danno riflesso, quantificato a seconda del caso concreto.